Art. 5.

      1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, allegando copia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.